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Nel carcere di Rebibbia, diritti “a discrezione”
Ringrazio l’avvocato Davide Steccanella per questo articolo sulla vicenda di Paolo, lungamente raccontata in questo blog.
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Una recente vicenda accaduta presso il carcere di Rebibbia ad un detenuto in semi-libertà ha evidenziato in modo preclaro quella estrema “discrezionalità” che talvolta affligge la applicazione di alcuni dei principali istituti introdotti nel 1975 dalla Legge Gozzini.
Legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, era appositamente finalizzata alla concreta realizzazione di quegli obiettivi di successivo reinserimento sociale del condannato, secondo quanto espressamente previsto dalla nostra Costituzione.
In tal guisa, ed anche per garantire il controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione della pena, il nostro Ordinamento penitenziario riservava alla esclusiva competenza del Giudice (Magistrato o Tribunale di Sorveglianza) la decisione sulle diverse istanze provenienti dai detenuti (dalla semplice licenza premio alle misure alternative alle detenzione fino alla liberazione condizionale).
Nella “pratica” tuttavia questa decisione finisce il più delle volte con l’essere assunta sulla sola base delle valutazioni di altri e diversi soggetti (note, rapporti etc.), il che significa che, di fatto e molto spesso, risulta decisivo all’accoglimento o meno di un diritto previsto dalla legge, il rapporto personale ed individuale che si crea all’interno del carcere tra il singolo detenuto e chi lo dirige.
Nel caso segnalato risulta abbastanza evidente l’esistenza di una situazione di attrito personale nei confronti del detenuto da parte della direttrice del reparto e risalente, si legge, ad una mancata consegna, da parte del detenuto, che durante il lavoro esterno esercita la professione di giornalista, di alcuni suoi articoli oggetto di una querela per diffamazione, e che si trovavano pubblicati anche on line.
L’ultimo episodio ha riguardato invece la sua mancata accettazione supina di una contestazione in merito alle modalità del lavoro esterno che, nonostante quanto da tempo allegato, gli veniva impropriamente attribuito come mero lavoro trimestrale invece che retribuito trimestralmente.
Tutto questo potrebbe anche rientrare nell’ambito di rapporti personali che possono essere più o meno “riusciti” (come è anche naturale che accada) tra chi sta scontando una pena detentiva e chi è chiamato a vigilare sul funzionamento di un carcere, se poi non determinasse “a cascata” tutta una serie di conseguenze giudiziarie sui diritti del detenuto.
A seguito di quell’episodio infatti, la direttrice avrebbe immediatamente trasmesso al Magistrato di Sorveglianza una sorta di nota disciplinare (“anomala”, giacchè al di fuori dai casi previsti dall’art. 38 della Legge Gozzini) sulla base della quale il Magistrato ha rigettato una richiesta di licenza premio di 1 giorno per ragioni familiari.
Nel provvedimento di rigetto si fa anche riferimento ad un “precedente” costituito da un ammonimento datato 28.01.2012 che tuttavia era stato immediatamente sospeso dal Direttore del carcere già a fare tempo dal 31.01.2012.
Il detenuto ha dovuto quindi successivamente allegare al Magistrato di sorveglianza sia la propria relazione sul fatto accaduto (e che era stata prontamente inviata anche al direttore del Carcere), sia il provvedimento di sospensione di quel citato ammonimento, al fine di reiterare la richiesta di licenza, e per la quale è ancora in attesa.
Già in precedenza, peraltro, in occasione della richiesta di accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 47 O.P, il medesimo direttore di reparto aveva inviato al Tribunale di Sorveglianza chiamato a decidere una relazione di sintesi dove si leggeva testualmente che “la forma mentis del (omissis) lo conduce ad avere talora un atteggiamento “paritario” (anche se tale aggettivo rischia di acquisire una valenza negativa) nei confronti di questa Amministrazione verso la quale egli deve comunque rispondere del proprio comportamento e non, piuttosto, trattare da pari a pari” .
La richiesta di affidamento è stata dunque respinta dal Tribunale.
Il risultato finale di tutto ciò è che un soggetto, detenuto da 14 anni (e da 4 in semi-libertà, e ormai arrivato a 2 anni dal fine-pena), e che fino a tutto il 2011 non aveva mai dato corso ad alcun rilievo disciplinare, dopo l’arrivo di una nuova direttrice di reparto si vede oggi: 1) respingere la domanda di affidamento in prova, 2) negare una licenza premio di 1 giorno e 3) ancora in attesa di vedersi riconosciuti due semestri di liberazione anticipata già maturati dal giugno 2012.
Di tutto ciò è stato informato il Direttore del Carcere di Rebibbia ed è stata presentata una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia firmata dall’Onorevole Rita Bernardini e da altri deputati del PD.
Auspicando che chi di competenza possa attivarsi al più presto, rimane il fatto che, fermo restando il doveroso controllo da parte della Amministrazione penitenziaria sull’effettivo rispetto, da parte dei detenuti, delle regole di disciplina interna agli Istituti di pena, non appare certo conforme alla legge affidare in toto la applicazione dei diritti di un detenuto alla mera discrezionalità personale di chi volta a volta si trova a dirigere il reparto di detenzione.
“Il livello di civiltà di un paese lo si misura dal livello di civiltà delle sue carceri” diceva tanti anni fa l’Onorevole Adelaide Aglietta del Partito radicale, purtroppo occorre ancora una volta constatare come in questo senso non si siano fatti molti passi avanti se ancora oggi si leggono episodi che ci ricordano tanto quel collegio del giovane Giannino Stoppani nella fortunata serie televisiva di Gianburrasca.
Dall’ A.S. di Rebibbia Femminile
IL CARCERE NON PUO’ ESSERE LA DISCARICA ABUSIVA DI ESSERI UMANI “INDESIDERATI”
In questi ultimi tempi è solo un susseguirsi di politiche e leggi che rendono il ricorso al carcere come il “rimedio miracolo” per togliere di mezzo dalla società i problemi sociali ai quali non si riesce a dare una risposta. Per ogni problema la risposta è: carcere.
La politica che sembra sempre riscuotere il maggior consenso, soprattutto elettorale, è quella del “buttare la chiave”! (Questa è la traduzione letterale da fare quando dicono “certezza della pena”). Questo quando la Costituzione, in diversi suoi articoli, sancisce invece che la pena (notare bene, scrive “pena” e non “reclusione” visto che la pena può avere varie forme!) deve avere uno scopo rieducativo e non può andare contro il senso di umanità. Noi che abbiamo la sventura di esserci finite in carcere, sia in qualità di condannate che di detenute in attesa di giudizio, ci rendiamo conto ogni giorno di quanto e quante volte quei principi vengono violati.
Noi tutte della sez. A.S. di Rebibbia vogliamo allargare la protesta del 1 dicembre 2008 CONTRO TUTTE QUELLE VIOLAZIONI. Intendiamo partecipare all’iniziativa con un giorno di protesta pacifica con sciopero del sopravvitto, del lavoro, “battitura” ecc… da riprendere il mese di marzo aderendo alla calendarizzazione dei promotori della campagna contro l’ergastolo.
PER L’ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO, il “fine pena mai” che è la violazione evidente del principio della possibilità della “rieducazione”. Senza farsi ingannare dal falso argomento per cui, in Italia, dopo 26 anni è possibile ottenere la libertà condizionale. Innanzitutto questa non è mai concessa automaticamente ed è di fatto esclusa preventivamente, come gli altri “benefici”, per coloro che sono sottoposti all’articolo 4bis nella sua forma più restrittiva.
CONTRO IL 41bis, forma detentiva disumana che si può paragonare a un vero e proprio strumento di tortura.
CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE BERSELLI che vorrebbe modificare la Riforma Penitenziaria del 1975 e il Codice di Procedura Penale in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, per altro già lasciata alla discrezionalità dei giudici e poco e male applicata. Lo scopo è quello di rendere la detenzione ancora piu oppressiva, facendo credere, erroneamente, che un carcere ancora più afflittivo serva a dissuadere dal commettere e reiterare i reati. Il disegno di legge punta a ridurre i benefici nel suocomplesso, incluso i giorni di liberazione anticipata e a togliere la possibilità di andare in semilibertà a tutti gli ergastolani, così come oggi succede per quelli sottoposti alla misura ultrapunitiva del 41bis. La possibilità di ottenere permessi verrebbe ulteriormente allontanata, così come quella di usufruire di altri benefici. Per altro già la legge cosidetta Cirielli ha, di fatto, escluso da questa possibilità tutti i recidivi.
Tutto questo, per altro, quando l’isolamento affettivo viene applicato duramente per tutta la detenzione, in modo particolare tra familiari detenuti, per i quali il diritto al colloquio, previsto dalla O.P. non viene quasi mai rispettato.
CONTRO LA PRESENZA DI BAMBINI IN CARCERE. C’è qualche forma detentiva più disumana di rinchiudere in un carcere con le loro madri –per quanto si possa tentare di “abbellirlo- dei bimbi in età da 0 a 3 anni? In seguito, quando vengono obbligatoriamente separati dalla madre,

Foto di Valerio Bispuri http://valeriobispuri.com
acquistando la “libertà” vengono ad aggiungersi a tutti gli altri bambini che separati dai loro genitori vedono, per lungo tempo, ridotti il vitale rapporto affettivo familiare a qualche visita mensile di 1 ora in squallidi parlatori.
La Costituzione dice che bisogna rispettare il senso di umanità: che colpa hanno i bambini delle azioni eventualmente commesse dai loro genitori?
Infine i bimbi a cui è capitato di essere figli di persone in regime 41bis, solo un’ora mensile, attraverso un vetro divisorio, visto che compiendo 12 anni si perde il “diritto” ai 10 minuti mensili concessi senza vetro!
CHI DEVE RISPETTARE LE LEGGI E IN PRIMO LUOGO LA COSTITUZIONE?
Le detenute della sez. A.S. di Rebibbia
E’ USCITA SCARCERANDA PROPRIO OGGI, L’AGENDA CONTRO IL CARCERE. E IL LIBRO!!!
…PASSATE IN VIA DEI VOLSCI 56, A RADIO ONDA ROSSA.
PER OGNI COPIA VENDUTA NE VERRA’ SPEDITA UNA IN CARCERE GRATUITAMENTE
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