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La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”

13 settembre 2011 14 commenti

Le parole di un tecnico, che son decisamente più calme di quelle che potrei usare io e che molte volte ho usato su questo blog.
Parole precise, inoppugnabili, di chi la materia la conosce articolo per articolo e non di chi l’ha dovuta imparare a forza, per rabbia, per militanza o per strane vicende della vita.
Un articolo che ci racconta i cavilli attuali, per quel che riguarda i detenuti politici, per poter arrivare ad ottenere la liberazione condizionale.
Soprattutto per quanto riguarda i detenuti condannati all’ergastolo, in carcere da una trentina d’anni e costretti alla semilibertà senza prospettiva di cambiamento.
Parliamo delle lettere, di quell’aberrazione richiesta dai tribunali di sorveglianza: una lettera di perdono, a trent’anni ed oltre dai fatti da parte di un ex componente di un organizzazione armata ad un parente di una vittima di quell’organizzazione.
Ma lasciamo parlare l’avvocato Davide Steccanella.

Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.

In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.

Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.

La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.

Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.

Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.

Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.

Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).

In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.

Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.

Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.

www.avvocatosteccanella.it

Bruciature di sigarette sul corpo di Cucchi. E un 17enne si suicida in carcere, in attesa di giudizio

18 novembre 2009 Lascia un commento

Mentre le pagine dei giornali ci comunicano che sul martoriato corpo di Stefano Cucchi ci sono anche bruciature di sigarette, arriva la notizia di un ragazzo, di un minorenne di 17 anni che s’è impiccato con un lenzuolo nelle docce del carcere minorile di Firenze.
Era in attesa di giudizio, per un tentato furto: uno non può morire a 17 anni per un tentato furto! E’ la dimostrazione di quanto sia assassino questo stato.
Un ragazzo che era in carcere dal 3 agosto in attesa di giudizio: tutto ciò è inaccettabile.
Un giovane ragazzo proveniente dal Marocco, ancora privo di nome nei comunicati ufficiali.

E adesso poi non ci venissero a dire che Cucchi è stato pestato dentro il Tribunale di Piazzale Clodio: non accollassero quest’ omicidio alla penitenziaria (corpo che non è che sto difendendo, ovviamente) perché la mano è dei Carabinieri. Non si spengono sigarette sul corpo di una persona se non per “sapere” qualcosa, magari per sapere dov’era quel kg di hashish che poi è stato ritrovato dalla sua famiglia.
Spegnere sigarette sul corpo di una persona non è pestaggio: ma TORTURA!
Non c’è altro modo di definire questa pratica, si chiama TORTURA. Quella contro cui in questo paese non esiste una legge, quella per cui mai nessuno ha pagato in questo paese.

La mano di Stefano Cucchi. I segni evidenti delle bruciature delle sigarette: anche in un punto della mano da manuale del torturatore…

ABOLIAMOLE: presentazione del libro ABOLIAMO LE PRIGIONI? di Angela Davis al Volturnoccupato

6 marzo 2009 Lascia un commento

 

aboliamoleprigioni-davispAboliamo le prigioni?” sarà presentato domenica a Roma al Volturnoccupato, via Volturno 37 alle ore 19 nell’ambito di una “giornata sulla prigionia femminile” organizzata da Scarceranda e Ora d’aria 

di Vincenzo Guagliardo, Liberazione 6 Marzo 2009

Che fine ha fatto la famosa compagna afroamericana Angela Davis, per la cui liberazione ci si mobilitò in tanti, e con successo, sia in America che in Europa nei primissimi anni Settanta? E’ rimasta al suo posto: sempre idealmente vicina ai suoi vecchi “maestri”, il filosofo Marcuse e il detenuto ammazzato in carcere George Jackson,

Funerali di George Jackson

Funerali di George Jackson

da studiosa e militante ha continuato ad approfondire certi temi, e, mutando e migliorando sempre il suo approccio, propone ora come approdo la lotta per l’abolizione delle prigioni. Così come si è fatto prima per la schiavitù e, ormai in molti paesi, per la pena di morte. (Angela Davis, Aboliamo le prigioni? , minimum fax, 270 pagine, euro 14,50).
Le prigioni sono un cancro nel cuore della democrazia che, così, non è più tale. Il carcere infatti non è solo la prigione, è una vasta intricata e ignorata rete di interessi e conseguenze, è un «complesso carcerario-industriale». «Le strategie di abolizione del carcere riflettono una comprensione dei nessi tra istituzioni che di solito concepiamo come diverse e slegate (…) La povertà persistente nel cuore del capitalismo globale porta a un aumento della popolazione carceraria, che a sua volta rafforza le condizioni che perpetuano la povertà».
I carcerati sono gli eredi degli schiavi, persone senza diritti (e gli ergastolani gli eredi dei condannati a morte). La vecchia pena visibile si occulta dietro i muri, e grazie all’invisibilità viene accettata come cosa normale. Ma da questo laboratorio-memoria ogni tanto le sue tecniche devono fuoriuscire. Mica sono lì per niente. Quando ciò avviene, a cella_largeGuantanamo o ad Abu Ghraib in Iraq, magari sotto forma di tortura filmata, il progressista scende in campo in difesa della “democrazia”, cui tali aspetti sarebbero estranei: in realtà continua a ignorare la fonte, “il cancro” della cosiddetta democrazia, la sua realtà quotidiana. Ma ora in America ci sono più di due milioni di reclusi. Come nascondersi con tali numeri che il carcere è ormai un ghetto dove buttar via una buona parte della gente ormai considerata superflua, demonizzandola, sottoponendola a un trattamento che terrorizzi gli altri superflui e cementi la morale della gente perbene? E come ignorare che l’esportazione della “democrazia” americana esporta anche questo cancro, che esso ne fa parte… “di brutto”?
Ecco: un discorso semplice, lineare. Siamo arrivati a un momento chiave, possiamo ripercorrere a ritroso il cammino del cancro, giungere alla logica conclusione del discorso (la «democrazia dell’abolizione»). Ma immagino che l’intellettuale italiano medio qualificherà questa analisi come rozza: slogan pietrificati, detriti sociologici… E se fosse evangelica chiarezza? Il futuro che già vediamo in atto anche qui? Beh, se non lo riconosceremo, sarà allora difficile capire il successo ottenuto nel 1998 dagli studenti americani con sit-in e manifestazioni in cinquanta campus. Avevano visto in un filmato che «Le guardie del Brazoria County Detention Center usavano pungoli elettrici per il bestiame e altre forme d’intimidazione per ottenere il rispetto e costringere i prigionieri a dire: Amo il Texas». A guadagnare in quel carcere privatizzato era la Sodexho (con sede a Parigi!): tra le università che hanno rinunciato ai servizi della Sodexho figurano la Suny di Albany, il Goucher College e la James Madison University. La Sodexho ha ceduto, ha mollato il Brazoria…
Se non lo riconosceremo, faremo girotondi.
In appendice al libro della Davis, Guido Caldiron e Paolo Persichetti provano generosamente a dimostrare l’attualità delle tesi abolizioniste dell’autrice riferite alla situazione italiana ed europea. Un’attualità tutt’ora virtuale, s’intende…

Mamme e bimbi in cella: tutto il mondo è paese

24 febbraio 2009 Lascia un commento

Argentina: madri detenute con i loro bambini
Immagini del carcere femminile di Los Hornos, nei pressi di La Plata, che ospita le mamme con i figli fino a 4 anni. Nel carcere sono ospiti 63 bambini, che rimarranno insieme con le loro mamme fino all’età di 4 anni. I reati di cui sono accusate le detenute sono soprattutto legati a furti, traffico di droga e omicidi. Le condizioni di vita all’interno del carcere sono durissime. Nel 2005 una detenuta morì e altre due furono ferite gravemente a seguito di una ribellione.

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“Cosa fosse davvero il carcere non lo capivo”

1 dicembre 2008 4 commenti

Avevo quattro anni_di Martina_
(brano tratto da
Scarceranda, l’agenda di Radio Onda Rossa)

Avevo quattro anni, ma anche cinque e anche tre, perché mio papà mica c’è stato un anno solo in carcere. Mia mamma mi aveva insegnato a saperlo, ma anche a non dirlo, reati politici. E lo andavo a trovare con sua la nuova fidanzata, andavamo in macchina, ma io mi ricordo di più di quando andavamo in treno. Cassino. Quella parola mi è ancora odiosa, come guardie, polizia, fascisti.
Vi ricordate com’erano i treni prima? Avevano la gomma nera con i pallini sul pavimento, e dei disegni strani sulle pareti, tipo cerchi dentro rombi, o cose simili. Mi ricordo anche che avevano un odore dolciastro, di sporco, sudore e viaggi. Tutta la campagna correva fuori dal finestrino, lei leggeva il giornale in modo scomposto, nel senso che non riusciva a tenere insieme le pagine man mano che le sfogliava, e il giornale diventava sempre più grande, occupava sempre più spazio. Poi una volta il treno si ferma, e fuori dalla porta c’è un campo arato. Lei si mette a ridere forte, quella risata che fanno i grandi quando non è che si stanno divertendo. Quella risata che uno pensa, meno male che ride, invece di prendersela con me. Perché i grandi quando sono nervosi a volte se la prendono con noi, ma mica perché sono cattivi, è che con qualcuno se la devono prendere.
Come quella volta che stavo sdraiata sul bancone che divideva noi che eravamo andati a fare il colloquio (il colloquio è da aggiungere alla lista delle parole brutte) e sotto questo bancone c’era una grandissima
gomma da masticare tipo big bubble rosa, spiaccicata da qualcuno e lasciata lì. Io lo so che le gomme diventano dure dopo un po’, allora uno ha voglia di buttarle. So pure che non si appiccicano in giro, bisogna metterle dentro un pezzo di carta e buttarle nel cestino. Poi so anche che non bisogna toccare le gomme lasciate in giro dagli altri. Tutte queste cose che so, ve le dico per farvi capire che io sono una
bambina abbastanza brava. Però certi posti ti fanno fare cose che in genere non fai, allora io stavo lì sdraiata, ho visto questa enorme gomma appiccicata e l’ho toccata. E mi è rimasta appiccicata sul dito. Intanto loro parlavano, mio papà e la sua fidanzata, e poi mio papà se n’è accorto di quello che avevo fatto, allora mi ha dato un pizzico sulla guancia che ancora me lo ricordo. Quanto mi sono mortificata! Era la prima volta! Poteva mettersi a ridere, invece se l’è un po’ presa con me, capito che intendo?
Vabbè, quella volta sul treno che abbiamo sbagliato fermata, e invece della stazione di Cassino c’era il campo arato, poi siamo tornate indietro (o siamo andate avanti, non lo so), e tutto è andato bene. 
Mi ricordo che fuori dal carcere c’era una specie di giardinetto, con le panchine. Poi si entrava in questa stanza, ma che stanza, un enorme corridoio. Allora, funziona così: c’è questo bancone che separa in due la stanza. In alto a sinistra una gabbia di vetro gigante, con dentro una guardia enorme! Mi sono sempre chiesta come facesse quella scatola di cristallo a non rompersi con quel cristone dentro! Al di là del bancone, in fondo a destra, c’è una porta di ferro. Avete presente la porta della radio, quella rossa di ferro con i buchini che i grandi ci possono guardare attraverso? Ecco così. Da quei buchini si vedeva mio papà pronto per venire al colloquio con noi. Io volevo sempre fargli lo scherzetto, e stare nascosta fino a quando non usciva, ma non riuscivo mai a resistere, e fissavo quei buchini (o forse era un quadratino di vetro) per vedere la capoccetta riccia di papà.
Allora io gli davo tanti bacetti, perché ero proprio contenta quando veniva fuori, però con la coda dell’occhio controllavo la guardia gigante. A volte leggeva il giornale, allora i bacetti a papà glieli davo più volentieri.

La fidanzata di mio padre non sapeva cucinare neanche un uovo fritto, però sua mamma era bravissima. Allora una volta abbiamo portato la lasagna a papà. Quando siamo entrate per quella porticina dove ti controllavano quello che portavi, ce l’hanno tutta rotta! Che rabbia! Stavano lì che la rivoltavano, ma insomma è la lasagna della mamma della fidanzata di mio padre! Un po’ di rispetto! Ho pensato, povero papà, vabbé, tanto basta il pensiero.
Cosa fosse davvero il carcere non lo capivo. Sapevo solo che per lo stato mio padre era cattivo, ma che lo stato era cattivo per mio padre. Io chiaramente, mi fidavo di più del giudizio di mio padre. Poi ho scoperto che lo stato non era proprio sicuro che mio padre fosse cattivo, ma intanto che si decideva, era meglio che se ne stesse lì, a Cassino. Poi lo stato ha pensato che poteva pure stare a casa, ma non poteva uscire.
Ho imparato che quello si dice “arresti domiciliari”, o semplicemente “domiciliari”.
Solo dopo qualche anno, quando ho scoperto la parola “domicilio”, ho capito cosa volesse dire. Cioè, ho imparato prima la parola “domiciliari” che la parola “domicilio”. Come se uno impara prima a dire “sfratto” e poi “affitto” (cosa che peraltro mi sa che mi è pure capitata! Ma questa è un’altra storia).

Ora che ci penso, tutto mi sembrava enorme. E di fatto lo era. Da bambini, è vero, tutto ti sembra grande, ma Cassino lo era ancora di più. Non riuscivo a comprendere pienamente la situazione, ma la sensazione che fosse qualcosa di enormemente mostruoso, inumano, come una macchina enorme quasi impossibile da combattere, quella era chiara nella mia testa.
Poi mio padre è stato assolto. Al processo mia madre c’è andata, ma me lo ha detto dopo. Uffa, pure io volevo andare al processo! Comunque, io andavo a scuola, e anche se non avrei dovuto parlarne tanto, io dicevo a tutti: mio padre è stato assolto! Mi sembrava una notizia così bella e importante! Ma i miei compagni mica mi capivano tanto…
Non è stata per me un’esperienza terribile, ero piccola e non capivo la gravità della cosa. Io andavo lì, salutavo mio padre, e me ne tornavo a casa con una strana sensazione. Tutto qui. Ma perché poi quando ci ripenso mi vengono le lacrime agli occhi?
Cassino, colloquio, domiciliari. Mia nonna che mi diceva che c’erano le scritte sui muri, dei compagni che dicevano mio papà libero. Evviva, mio padre è famoso.
Cassino, colloquio, domiciliari, libero. Pure “libero” mi dà un po’ i brividi, perché quando è scritto accanto a un nome, vuol dire che c’è una bambina, come io ero più di vent’anni fa, che tra vent’anni ricorderà quando suo padre stava al di là di una porta dove però chi sta fuori non può entrare.

Dentro quel carcere ci stavo un po’ anche io, eppure, come tutti quelli che ci stavano dentro, ero innocente.

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