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Muore folgorato per rubare rame… ma loro pensano a “cercare il complice”.
Poi si muore anche così…
si muore per rubare fili di rame, si muore per provare a campare, si muore perchè a malapena si sopravvive.
Quando leggo queste notizie, che di solito occupano massimo 5 righe di qualche giornale locale, rimango basita:
la rabbia mi assale totalmente.
Perché non si può morire di lavoro: ne’ di quello che ti vede timbrare un cartellino tutti i giorni, in fabbrica o in un ufficio,
ne’ di quello “clandestino”, del grande mondo dell’illegalità per vivere, per campare, perché sì!
Roberto Sechi, disoccupato di 45 anni (papà di due bimbi) è stato trovato morto sul lungomare di Balai a Porto Torres, in provincia di Sassari: il suo corpo è stato segnalato da una telefonata anonima poco prima della mezzanotte e così è stato ritrovato, sulla pista ciclabile.
Pochi metri lontano, sono stati ritrovati 200 kg di rame, ed altri sarebbero stati se Roberto non fosse stato folgorato da una scarica elettrica impressionante, che l’ha ucciso sul colpo.
Ora la stampa parla di altro però: non di un uomo morto perché per campare rubava rame di notte,
ma perché devono trovare il suo “complice”, che ha fatto la chiamata anonima per segnalare la morte del suo amico.
Ci fanno sapere che l’hanno appena preso, come se a noi ce ne fregasse qualcosa.
Noi salutiamo Roberto, morto anche lui sul lavoro, il suo.
Senza dimenticare che nel DDl fatto in fretta e furiacon la scusa dell’emergenza Femminicidio nel 2013, tanto applaudito,
è stato modificato l’articolo 625 del codice penale, con l’introduzione dell’aggravante del reato di furto (articolo 624) la sottrazione di componenti metalliche e altri materiali da infrastrutture energetiche nonché da infrastrutture di comunicazione e di altri servizi pubblici gestiti, anche da privati, in regime di concessione pubblica.
Ed eccoci qua..
Verso Teramo, contro “devastazione e saccheggio”
segui la Rete Evasioni
Un passo in avanti, per non essere bersagli fermi
Il 7 gennaio scorso il tribunale di Roma ha inflitto nuove pesanti condanne nei confronti di 6 persone che hanno partecipato alla manifestazione del 15 Ottobre del 2011.
I 6 imputati, accusati del reato di devastazione e saccheggio, si sono visti infliggere in I grado pene di 6 anni di reclusione: per il giudice è bastato constatare la loro presenza in alcuni momenti degli scontri con le forze dell’ordine per emettere la condanna, a prescindere che fossero state portate prove consistenti nei loro confronti.
Queste condanne fanno seguito a quelle già emesse nei mesi successivi alla manifestazione nei confronti di alcuni giovani ragazzi che, nonostante fossero imputati di reati minori, hanno visto infliggersi pene dai 2 ai 5 anni: anche in questo caso la constatazione della loro presenza in alcuni momenti è bastata per emettere la condanna.
Sempre nell’ambito della repressione di quella giornata, sono stati inoltre notificati a 25 persone (di cui alcuni già sotto processo per altri reati) gli atti di chiusura delle indagini che imputano loro il concorso, ancora una volta, per il reato di devastazione e saccheggio.
I brutti presagi che erano emersi con le condanne per il G8 di Genova 2001, diventano ora palesi: il ricorso al reato di devastazione e saccheggio è il chiaro indirizzo assunto dalla magistratura tanto per punire manifestazioni di piazza non addomesticate nei recinti del consentito quanto per scongiurare il loro ripetersi, comminando pene che siano di lezione: non è da stupirsi se il potere cerca di colpire duramente chiunque si organizzi e lotti per i propri bisogni, quando si sente minacciato e quando viene colpito, mostrando il suo volto vendicativo con tutte le armi di cui dispone.
Il reato di devastazione e saccheggio, concepito e introdotto nel codice penale Rocco sotto il regime fascista, trova in questo modo all’interno del sistema democratico tutta la sua attualità, divenendo uno strumento utile per chi governa per reprimere le forme di dissenso più radicali.
In questa situazione, non farci intimorire e continuare a lottare a testa alta per ribadire che chi devasta e saccheggia sono lo Stato ed il Capitale è quanto mai necessario.
Non lasciare soli gli imputati e muoversi per far fronte comune a questo attacco che viene rivolto a chi non si rassegna a vivere in un mondo di miseria e sfruttamento è il primo passo da compiere in maniera forte e determinata.
In vista della manifestazione lanciata a Teramo, per il 9 Febbraio, in solidarietà con i condannati del 7 Gennaio, lanciamo un’assemblea pubblica per organizzare la partecipazione alla stessa.
Giovedì 24 Gennaio, ore 18 Assemblea Pubblica all’Occupazione di Porta Pia, Corso Italia 108.
compagni e compagne
Anche il Manifesto, quasi per ultimo, si accorge della tortura. Un articolo di Mauro Palma
Ci volevano le righe di Sofri per mobilitare un po’ di penne..una cosa che mette tristezza, vista la fatica fatta su questo argomento,
ma ben venga tutto sulla Tortura..anche dopo trent’anni, tutto contribuisce a togliere dall’oblio un pezzo di storia d’Italia la cui rimozione è palese e collettiva.
Oggi finalmente se ne accorge il Manifesto,che ha fatto in modo di non farlo fino a questo momento …
lo dico così,per pignoleria! L’articolo è firmato da Mauro Palma, ex presidende del comitato europeo contro la tortura, e ve lo posto qui sotto…
Mauro Palma*
il manifesto, 18 Febbraio 2012Quando nell’aprile 2005 le Nazioni unite decisero di istituire uno speciale Rapporteur con il compito di proteggere i diritti umani nella lotta contro il terrorismo internazionale, gli stati europei salutarono positivamente un elemento ulteriore di analisi che si affiancava agli strumenti di controllo già da tempo in vigore, in particolare attraverso l’azione del Comitato per la prevenzione della tortura. Si riaffermò così il principio che nessuna situazione d’eccezione può far derogare dal divieto assoluto di ricorrere alla tortura: inaccettabile sul piano della comune percezione di civiltà giuridica, inammissibile nella simmetria che stabiliscono tra azione dello stato di diritto e pratiche delle organizzazioni criminali, foriera di gravi distorsioni dell’azione di giustizia, tale è la forza verso l’adesione a qualsiasi ipotesi dell’accusa che la sofferenza determina.
Il divieto assoluto era già del resto in convenzioni e patti internazionali su cui i paesi democratici hanno ricostruito la propria legalità ordinamentale dopo le tragedie della prima metà del secolo scorso. L’Italia, spesso inadempiente sul piano degli impegni conseguenti, quali per esempio la previsione dello specifico reato di tortura, ha sempre dichiarato la sua ferma adesione ai principi in essi contenuti. Eppure, solo negli ultimi quindici giorni sono emersi ben tre casi – diversi nel tempo e nella specificità dei corpi di forze dell’ordine che hanno operato – che fanno capire tale distanza.Asti, 2012
Ad Asti, il tribunale ha emesso il 30 gennaio una sentenza in cui, qualificando i maltrattamenti inferti da agenti della polizia penitenziaria nei confronti di due detenuti come «abuso di autorità contro arrestati e detenuti» ha dichiarato prescritto il reato. L’esito non stupisce perché non è il primo in tale direzione; colpisce però la chiarezza con cui il giudice scrive nella sentenza che «i fatti in esame potrebbero agevolmente essere qualificati come tortura» (risparmio ai lettori la descrizione puntuale dei maltrattamenti subiti dai detenuti), ma che il reato non è previsto nel codice e, quindi, il tribunale non può che far ricorso ad altre inadeguate tipologie di reato. Nessun dubbio, quindi, sugli atti commessi e provati in processo, peraltro confermati da intercettazioni di chiacchierate telefoniche tra gli imputati. Ad Asti la tortura è avvenuta, ma non è perseguibile adeguatamenteCalabria, 1976
Dall’altro capo della penisola, in Calabria, la Corte d’Appello tre giorni fa ha assolto, in un processo di revisione, Giuseppe Gulotta dopo ventidue anni di carcere, trascorsi sulla base di un processo centrato sulla testimonianza di un presunto correo, che aveva portato all’incriminazione anche di altri due giovani. Il fatto era del lontano gennaio 1976, Gulotta aveva allora 18 anni, e il processo ha avuto la revisione solo perché un ex brigadiere dei carabinieri, all’epoca in servizio al reparto antiterrorismo di Napoli, ha raccontato quattro anni fa che la testimonianza era stata estorta con tortura. E con torture erano state estorte anche le confessioni dello stesso Gulotta: il sistema doveva essere stato ben convincente (lo stesso ex brigadiere li definisce «metodi persuasivi eccessivi») ed era maturato all’interno dell’Arma nel tentativo d’incastrare esponenti della sinistra – si diceva allora extraparlamentare – nella morte di due carabinieri. La vicenda ha avuto anche un altro esito inquietante: perché il presunto correo, che aveva poi cercato di scagionare gli accusati, venne trovato impiccato in cella in una situazione che definire opaca vuol dire eufemizzare; gli altri due accusati nel frattempo erano riusciti a riparare in Brasile.Il caso «De Tormentis», 1978
Mercoledì scorso, la ricerca di scavare in casi non risolti che viene condotta da Chi l’ha visto? ha portato nella calma atmosfera serale delle famiglie la drammatica e torbida vicenda di gruppi speciali che operavano gli interrogatori verso la fine degli anni Settanta di appartenenti o simpatizzanti della lotta armata. Enrico Triaca ha raccontato la sua storia e le torture subite nel maggio 1978, dopo il suo arresto in una tipografia romana come fiancheggiatore delle Br: le torture vennero inflitte non da un agitato poliziotto a cui la situazione sfuggì di controllo ma da un gruppetto all’uopo predisposto, coordinato da questo signore delle tenebre che veniva nominato con il nickname «De tormentis», osceno come il suo operare.
Triaca, sparito per una ventina di giorni dopo il suo arresto, aveva denunciato immediatamente le torture subite, ma il giorno successivo alla denuncia aveva ricevuto il mandato di cattura per calunnia – l’allora capo dell’ufficio istruzione Achille Gallucci era un tipo veloce – e la conseguente condanna. Sarebbe una bella occasione la riapertura del processo per calunnia, ora che si sa chi si cela dietro quel nickname. Si sa che questi si definisce un nobile servo dello stato, che non nega ma inserisce il tutto in una sorta di necessitata situazione. Egli, sia pure con qualche successivo passo indietro, conferma. Così come già qualche anno fa un altro superpoliziotto, Salvatore Genova, in un’intervista al Secolo XIX, aveva confermato che torture erano state inflitte alle persone arrestate nell’ambito dell’indagine sul sequestro Dozier, operato in Veneto dalle Br qualche anno dopo. Allora Genova era stato indicato come oggetto di calunnia, qualcuno (il Partito Socialdemocratico, strano esito dei nomi) gli aveva dato l’immediato salvacondotto della candidatura in Parlamento, e anche se in quel caso un’inchiesta aveva, contrariamente al solito, accertato fatti e responsabilità, nessuno aveva pagato; anche perché il reato che non c’è oggi non c’era ovviamente neppure allora. Ma, il tutto era stato sempre riportato al caso isolato, alla sbavatura in un contesto in cui si affermava e si ripeteva che la lotta armata era stata affrontata e sconfitta senza mai debordare dal binario del rigoroso rispetto della legalità.
Questo riandare indietro di qualche anno, dal caso Dozier al caso Moro, e ritrovare stesse pratiche, stessi nomi, un gruppetto all’uopo utilizzato – «prestato» alla bisogna da Napoli al nord – ben noto a chi aveva allora alte responsabilità, dà un’altra luce al tutto.La tortura è una pratica «sistemica»
Del resto i tre fatti riportati, proprio perché hanno diverse determinazioni di territorio, di tempi in cui sono avvenute, di corpi che hanno operato, forniscono uno scenario inquietante nel rapporto che il nostro paese ha con la tortura: chi ha pratica di ricerca scientifica o sociale sa che l’ampiezza di più parametri fa passare la valutazione di quanto osservato da «episodico» a «sistemico» e cambia quindi la modalità con cui valutare il fenomeno. Interroga per esempio, in questo caso, sulle culture formative di chi opera in nome dello stato, sulle coperture che vengono offerte, sull’assenza infine, da parte delle forze politiche e culturali del paese, di una riflessione più ampia su come questi fatti siano indicatori della qualità della democrazia.
L’atteggiamento della loro negazione o della loro riduzione a fatti marginali è di fatto complice del loro perpetuarsi e dell’affermarsi implicito di un principio autoritario come costruttore dell’aggregato sociale a totale detrimento dello stato di diritto.
Per questo va rifiutata l’impostazione che da sempre alcuni politici e alcuni procuratori hanno avuto nell’affermare senza velo di dubbio che l’Italia, anche in anni drammatici, non ha operato alcuna rottura della legalità: per questo già trent’anni fa alcuni di noi – penso all’esperienza della rivista Antigone che uscì come supplemento a questo giornale – avviarono una serrata critica alla logica e alla cultura, oltre che alle pratiche, di quella che allora era definita «legislazione d’emergenza».
Spataro, Battisti e la magistratura
Anche recentemente – esattamente un anno fa, il 19 febbraio, in occasione del dibattito attorno alla estradibilità di Battisti – il procuratore Spataro si fece carico di riaffermare su queste pagine che «l’Italia non ha conosciuto derive antidemocratiche nella lotta al terrorismo» e che «è falso che l’Italia e il suo sistema giudiziario non siano stati in grado di garantire i diritti delle persone accusate di terrorismo negli anni di piombo». Oggi, credo, che tali asserzioni, figlie della negazione della politicità del fenomeno di allora, debbano essere riviste.
Perché non è possibile che ciò che avveniva e avviene nel segreto non sia noto a chi poi interroga un fermato o lo visita in cella. Non era possibile allora e non è possibile nei casi di maltrattamento di oggi.
Il tribunale di Asti, per esempio, è severo con il direttore di quel carcere, le cui dichiarazioni sono definite a tratti «inverosimili». E il magistrato che raccolse le testimonianze accusatrici di Gulotta come indagò sulle modalità con cui esse erano state ottenute? Così come i magistrati che videro Triaca e ascoltarono le sue affermazioni, non appena ricomparso dai giorni opachi, quale azione svolsero per comprenderne la fondatezza?
La responsabilità, almeno in senso lato, non è solo di chi opera, ma anche di chi non vede e ancor più di chi non vuole vedere. Perché la negazione dell’esistenza di un problema non aiuta certamente a rimuovere ciò che lo ha determinato e apre inoltre la possibilità di mettere sotto una luce sinistra ogni altra operazione, anche quelle di chi – fortunatamente la larga maggioranza – ha agito e agisce nella piena correttezza.
In un articolo di ieri su Repubblica, Adriano Sofri ricordava come molte di queste storie fossero note, almeno sfogliando i rapporti per esempio di Amnesty o anche le stesse denunce avvenute in Parlamento. È vero, ma credo che tra un «io so» detto secondo la pasoliniana memoria e una esibita dichiarazione da parte di chi in tal senso operò, ci sia una distinzione sostanziale: una distinzione tale da rendere inaccettabile il silenzio o il perdurare in una logica che nulla è accaduto e nulla accada.
Oggi il continuare a negare il problema non aiuta a chiudere il passato in modo politicamente ed eticamente accettabile e utile, né a capire quali antidoti assumere per il suo non perpetuarsi.* Fino allo scorso dicembre presidende del comitato europeo contro la tortura
PER UNA PANORAMICA SULLA TORTURA QUI UNA CARRELLATA DI LINK:
1) Introduzione al libro di Alleg di Jean-Paul Sartre
2) breve cronologia ragionata e testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.
3) Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, B.R.
4) Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.
5) Arresto del giornalista Buffa
6) Testimonianza di Adriano Roccazzella, P.L.
7) Le donne dei prigionieri, una storia rimossa
8 ) Il pene della Repubblica
9) Ma chi è il professor “De Tormentis”?
10) Atto I: le torture del 1978 al tipografo delle BR
11) De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella
12) Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore
13) Le torture su Alberto Buonoconto 1975
14) La sentenza esistente
15) Le torture su Sandro Padula, 1982
16) La prima parte del testo di Enrico Triaca
17) Seconda parte del testo di Triaca
18) ” Chi l’ha visto? ” cerca De Tormentis, alias Nicola Ciocia
19) Due firme importanti sulla Tortura
Due firme importanti, sulla tortura degli anni ’70 / ’80
“Dopo il Corriere della sera anche sulle pagine di Repubblica, il quotidiano di tutte le emergenze e fermezze nazionali, del più feroce rigor mortis, sostenitore imperterrito di polizia e magistratura, grazie ad Adriano Sofri si parla delle torture impiegate per contrastare la lotta armata degli anni 70 e inizio 80, ma non solo. Il muro del silenzio comincia lentamente a mostrare le sue crepe”
dal blog Insorgenze (dove potete leggere interamente l’articolo di Sofri)
Pier Vittorio Buffa, il giornalista del gruppo Espresso intervistato da me e Paolo Persichetti sul tema delle torture, oggi, dopo Adriano Sofri, apre il suo blog per tornare, dopo trent’anni a scrivere di torture.
La sua storia è raccontata in questo blog, e vi consiglio di leggerla:
– L’arresto di Pier Vittorio Buffa
– Intervista a Pier Vittorio Buffa
Ecco il testo di Buffa, comparso oggi sulle pagine del suo blog :
Non avrei pensato di tornare a parlare di una storia vecchia di trent’anni se stamattina non vi avesse fatto esplicito riferimento, in un articolo per Repubblica, Adriano Sofri.
Nel 1982 Luca Villoresi, di Repubblica, e io, che lavoravo all’Espresso, venimmo arrestati a Venezia per aver denunciato le torture ai brigatisti che avevano rapito il generale americano James Lee Dozier. In rete c’è il mio articolo di allora e una breve sintesi della vicenda.
Andare in prigione, anche se giornalisti con alle spalle giornali come Repubblica e L’Espresso, non e’ gradevole. Lacera dentro, lascia il segno, cambia qualcosa in te, per sempre.
Quello che però, personalmente, mi ferì forse più delle foto con i ferri ai polsi e del rumore del cancello che si richiude alle spalle, fu l’essere implicitamente, e anche esplicitamente, accusato di aver fatto, con quell’articolo, il gioco dei terroristi. Il clima di quei giorni lo sintetizza bene Sofri riportando un passaggio dell’intervento di Leonardo Sciascia in parlamento.
Oggi, dopo trent’anni, i protagonisti di allora, funzionari di polizia, raccontano la verita’. Confermano che la tortura programmata e’ davvero esistita nel nostro paese. Che l’acqua e il sale non erano l’invenzione di giornalisti fiancheggiatori. Che i poliziotti che denunciarono i loro colleghi e che, per questo, vennero additati come traditori ed emarginati, dicevano solo la verita’.
A me resta l’amarezza di non essere riuscito, allora, a far arrivare i responsabili di fronte a un giudice.
Villoresi e io, semplici e giovani cronisti, arrivammo alla verità con un paio di telefonate alle persone giuste e qualche incontro semiclandestino. I magistrati e i capi di quei funzionari avrebbero potuto fare molto di più e meglio per scoprire cosa accadeva nei distretti di polizia e punire i responsabili. Ma non fecero nulla. Anzi, negarono con forza le evidenze.
Resta però anche un pizzico di soddisfazione che non deve restare solo mia, ed è per condividerla che ho scritto questo post. Oggi ci sono le prove che due cronisti, su questa brutta storia, raccontarono la verità. E che sia davvero acclarata con ben trent’anni di ritardo dimostra solo che della verità non bisogna avere paura. Va cercata, documentata, scritta.
E questo è il semplice ma difficile mestiere del cronista.
PER UNA PANORAMICA SULLA TORTURA QUI UNA CARRELLATA DI LINK:
1) Introduzione al libro di Alleg di Jean-Paul Sartre
2) breve cronologia ragionata e testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.
3) Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, B.R.
4) Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.
5) Arresto del giornalista Buffa
6) Testimonianza di Adriano Roccazzella, P.L.
7) Le donne dei prigionieri, una storia rimossa
8 ) Il pene della Repubblica
9) Ma chi è il professor “De Tormentis”?
10) Atto I: le torture del 1978 al tipografo delle BR
11) De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella
12) Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore
13) Le torture su Alberto Buonoconto 1975
14) La sentenza esistente
15) Le torture su Sandro Padula, 1982
16) La prima parte del testo di Enrico Triaca
17) Seconda parte del testo di Triaca
18) ” Chi l’ha visto? ” cerca De Tormentis, alias Nicola Ciocia
19) Due firme importanti: Adriano Sofri e Pier Vittorio Buffa
20) Mauro Palma, sulle pagine de Il Manifesto
La liberazione condizionale e la “lettera scarlatta”
Le parole di un tecnico, che son decisamente più calme di quelle che potrei usare io e che molte volte ho usato su questo blog.
Parole precise, inoppugnabili, di chi la materia la conosce articolo per articolo e non di chi l’ha dovuta imparare a forza, per rabbia, per militanza o per strane vicende della vita.
Un articolo che ci racconta i cavilli attuali, per quel che riguarda i detenuti politici, per poter arrivare ad ottenere la liberazione condizionale.
Soprattutto per quanto riguarda i detenuti condannati all’ergastolo, in carcere da una trentina d’anni e costretti alla semilibertà senza prospettiva di cambiamento.
Parliamo delle lettere, di quell’aberrazione richiesta dai tribunali di sorveglianza: una lettera di perdono, a trent’anni ed oltre dai fatti da parte di un ex componente di un organizzazione armata ad un parente di una vittima di quell’organizzazione.
Ma lasciamo parlare l’avvocato Davide Steccanella.
Qualche volta capita che sia il legislatore a scrivere male la legge ma qualche altra volta capita invece che sia il suo interprete designato a male applicare una legge scritta bene, è il caso, lo diciamo subito, della più recente tendenza giurisprudenziale in materia di liberazione condizionale, ovvero di quella speciale causa di estinzione della pena prevista all’art. 176 del capo II del titolo VI del Codice Penale.
La indicazione della “collocazione” sistematica di tale norma è fondamentale per comprendere preliminarmente che se è vero che la competenza a decidere in subiecta materia spetta, ai sensi dell’art. 682 Cpp, al Tribunale di Sorveglianza, ciò non significa affatto che la liberazione condizionale (introdotta, seppure in seguito modificata, ancora nel 1930) possa in alcun modo essere inquadrata tra tutte quelle norme extra codice (vd. legge Gozzini) di più recente introduzione che prevedono il ricorso a forme alternative alla detenzione per la esecuzione della pena inflitta, e che, come noto, costituiscono l’abituale alveo decisionale del Tribunale citato.
In altri termini e per meglio chiarire quello di cui si sta parlando, non si tratta di un “beneficio” o di una diversa modalità carceraria, bensì di un vero e proprio diritto stabilito dal Codice Penale. Il che comporta la necessità di affrontare l’art. 176 Cp seguendo due fondamentali e peculiari principi di base che regolano l’intero sistema generale del nostro Ordinamento penale. Il primo è che trattandosi di causa di estinzione di pena, e come tale collocata insieme alle altre cause estintive di reato o di pena nel citato titolo VI (sospensione condizionale, prescrizione, indulto, grazia, morte del reo, remissione querela, riabilitazione etc.) e non già di sua modalità esecutiva alternativa, la funzione del Giudice che la deve applicare si presenta più di natura accertativo-dichiarativa che valutativa o premiale.
Il secondo è che trattandosi di norma penale sostanziale occorre necessariamente rifarsi ai noti principi di certezza e tassatività (con conseguente divieto di analogia) nonché di irretroattività eccezion fatta per l’applicazione del principio del favor rei, il che sostanzialmente significa il dovere da parte del Giudice di applicare nulla di più e nulla di meno di quanto era scritto al momento in cui ha avuto inizio la commissione del reato.
A seguito dell’ultima modifica del 1986, l’attuale art. 176 Cp stabilisce che “il condannato a pena detentiva che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno la metà della pena inflittagli qualora il rimanente pena non superi i 5 anni” e con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo al terzo comma che “il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena”.
La norma pertanto, anche per il condannato all’ergastolo, è molto chiara, per accedere alla causa estintiva di cui all’art. 176 Cp occorre che si siano verificate due precise e tassative condizioni di cui una sola delle due risulta affidata alla valutazione del Giudice, essendo l’altra meramente temporale, e pertanto del tutto oggettiva (almeno 26 anni di pena scontata).
Quindi una volta ritenuta, a seguito di rapido conteggio matematico della pena già eseguita, per così dire “ammissibile” la richiesta in oggetto, il Tribunale adito dovrà solo valutare la sussistenza o meno dell’ulteriore requisito, ovvero che il comportamento del condannato durante la esecuzione possa fare ritenere sicuro il suo “ravvedimento”.
Fermo restando che il concetto di “ravvedimento” non può certo richiamare concetti meta-giuridici è necessario capire, attraverso una lettura sistematica del Codice Penale, cosa il legislatore del 1930 avesse inteso allorché ebbe ad inserire, quale condizione necessaria a questa ipotesi di estinzione di pena, l’accertamento del sicuro ravvedimento del condannato.
Posto che da nessuna altra parte del codice è dato di ravvisare siffatto termine, cominciamo da un semplice ragionamento ad excludendum per ricavare che non ci si può richiamare nè a quella previsione di “recesso attivo” di cui all’ultimo comma dell’art. 56 Cp o di cui all’art. 605 Cp et similia, né al diverso concetto di “risarcimento” della vittima di cui alla speciale attenuante ex art. 62 n. 6 Cp che oltretutto richiede, come peraltro nel caso di recesso, che la condizione si verifichi prima del Giudizio di cognizione.
Tornando quindi alla norma in oggetto risulta di immediata evidenza l’inserimento di un duplice e fondamentale richiamo di natura temporale sia con riferimento al momento in cui il comportamento previsto viene richiesto, sia con riferimento al momento in cui detto comportamento deve essere valutato quale ravvedimento ai fini imposti dall’art. 176 Cp, momenti che, come è evidente, non coincidono affatto. Il comportamento del detenuto infatti viene valutato in un momento di molto successivo al suo effettivo verificarsi, giacchè, nel caso dell’ergastolano, il Giudice è chiamato a valutare come prova di odierno “ravvedimento” un comportamento progressivo ed assai lungo tenuto dal condannato nel corso dei suoi precedenti 26 anni di detenzione.
Potremmo dire che si tratti di una sorta di “coda” e di molto successiva a quella precedente valutazione fatta dal Giudice di cognizione al momento di quantificare la giusta pena secondo il disposto di cui all’art. 133 Cp che richiede, come noto, alla lett c) di valutare anche la condotta susseguente al reato, giacchè al Giudice della esecuzione viene in questo caso richiesto di valutare molti anni dopo la condotta susseguente all’inizio della detenzione.
In pratica il Tribunale di sorveglianza deve ricostruire il solo precorso carcerario del condannato e solo sulla base di quello decidere poi se ricorra o meno il requisito dell’intervenuto ravvedimento, nulla di più e nulla di meno.
Ecco quindi che al solo e limitato detto fine possono ben soccorrere, e non già quale similare alveo applicativo bensì quale utile strumento di valutazione, tutte quelle precedentemente citate norme che facoltizzano misure alternative alla detenzione, giacchè, tanto per dire, se il condannato all’ergastolo beneficia proficuamente da anni del regime della semilibertà (ovvero si reca al lavoro durante il giorno e fa ritorno in cella per la notte), la certezza dell’intervenuto ravvedimento è già belle che… raggiunta e comprovata in modo concreto, mentre più approfondita dovrà invece essere la indagine del Tribunale di sorveglianza in caso di reclusione mai interrotta, ma anche a tale fine si ritiene che gli incidentali provvedimenti in materia di liberazione anticipata (beneficio che abbuona ogni 6 mesi 15 giorni di condanna in caso di corretto comportamento carcerario) potrebbero fornire utili elementi di valutazione in tal senso.
Tutto questo appare a chi scrive di preclara chiarezza al punto da non richiedere la stesura della presente nota se non fosse che è risultato che ad alcuni condannati all’ergastolo per i cd. delitti politici degli anni settanta venga da qualche tempo richiesta dai vari Tribunali di sorveglianza italiani una condizione in più per accedere dopo 26 anni di carcere alla prevista estinzione, ossia la prova dell’avvenuto invio da parte del condannato di una lettera di contatto o di scuse alle vittime del delitto per il quale oltre 30 anni fa era intervenuta condanna (???).
In pratica, solo la allegazione di un tale invio, ed a prescindere ovviamente dal suo successivo esito (non trattandosi di domanda di grazia), consentirebbe, secondo le più recenti pronunce, di ritenere sicuro quel ravvedimento richiesto all’art. 176 Cp. Questa è la altrimenti incomprensibile ragione per cui oggi, pur in presenza di identici destini giudiziari, alcuni condannati all’ergastolo hanno ottenuto la liberazione condizionale ed altri no, né risulta, mi si dice, pendente una loro istanza in tal senso.
Ora, fermo restando che anche dal punto di vista “etico” (che peraltro qui di certo non rileva) imporre ad una vittima a distanza di anni la odiosa invasività anche solo della ricezione di uno scritto proveniente da chi anni addietro ha sconvolto la sua esistenza e per di più al dichiarato fine di consentire a quest’ultimo di ottenere la libertà dallo Stato, è fatto invero increscioso e di raro cinismo (e non a caso contro tale assurda giurisprudenza si è mossa da tempo, e con commendevole impegno, la parlamentare Sabina Rossa, figlia di quel Guido Rossa a suo tempo assassinato da un nucleo armato delle BR), occorre osservare che dal punto di vista giuridico tale “prassi” appare del tutto in contrasto sia con lo spirito che con il dettato della norma de quo.
La liberazione condizionale infatti non è un “premio” che lo Stato concede a chi ha chiesto 30 anni dopo scusa alla parte civile o si è dissociato, bensì una precisa e codificata causa di estinzione di una pena che, dopo un determinato (e ragionato e calibrato) lasso di tempo ha, secondo lo Stato (e non altri…) cessato di dispiegare i propri effetti afflittivi e sanzionatori per il reo.
Residuando quindi da valutarsi il secondo aspetto per cui lo Stato ha previsto (e comminato) una pena, ovverosia quello “recuperatorio” al tessuto sociale della collettività, a questo e solo a questo e non ad altro, occorre fare riferimento per l’accertamento della citata estinzione.
Chiedere inopinatamente alle vittime di “togliergli le castagne dal fuoco” appare, da parte dello Stato, non solo fortemente ipocrita e dimostrativo di una inaccettabile perdita di autorità, ma anche e più semplicemente, a mio modesto avviso, palesemente disapplicativo di una precisa disposizione di legge del Codice Penale che peraltro, al momento del fatto per cui è intervenuta condanna, nessuno poteva prevedere avrebbe successivamente sofferto di siffatta inopinata “aggiunta” giurisprudenziale che fino a qualche anno fa non aveva mai fatto la sua comparsa nei tanti provvedimenti in tal senso.
Mi domando sinceramente come sia possibile che sul punto non intervenga una buona volta la Suprema Corte di Cassazione.
L’Italia e le incarcerazioni facili: siamo da Guinness
Dal ‘45 a oggi 4 milioni e mezzo vittime di errori giudiziari. Meno della metà dei detenuti è in carcere per una condanna definitiva. Un terzo è in attesa del processo di primo grado processo
Paolo Persichetti
Liberazione 14 agosto 2009
Dal dopoguerra ad oggi sono circa quattro milioni e mezzo le persone vittime di “errori di giustizia”. All’interno di questa categoria piuttosto ampia rientrano (per una parcentuale molto bassa) gli errori giudiziari classici, quelli cioè che dopo una procedura di revisione del processo danno luogo al riconoscimento dell’errore e dell’ingiusta condanna; i casi di ingiusta detenzione cautelare; ci sono poi i casi di prescrizione ma soprattutto chi ha visto concludersi con un proscioglimento il procedimento penale aperto nei suoi confronti.
Il numero delle persone coinvolte in queste defaillances della giustizia è pari alla popolazione di un’intera regione. Solo dal 1980 al 1994 quasi un imputato su due è stato prosciolto, oltre un milione e mezzo di cittadini sui tre e mezzo passati davanti ad un giudice. E tra questi ben 313 mila sono finiti prosciolti con formula piena.
Si tratta di una cifra immensa che solleva quello che, a questo punto, è il vero “allarme sicurezza”: il cattivo funzionamento della Giustizia, dell’inchiesta e del processo penale.
Un vero paradosso, se è vero questi dati dimostrano come una delle maggiori fonti di rischio per la libertà viene proprio da quella magistratura che secondo la Costituzione dovrebbe, al contrario, tutelare e garantire la persona.
La casistica degli errori è immmensa, include casi di omonimia, distrazioni, perizie errate, errori di calcolo, ma sarebbe fuorviante restare a quelli che appaiono solo motivi di superficie. Le cause hanno ragioni sistemiche ben più profonde, legate alla funzione svolta dal corpo giudiziario in Italia, al peso delle ripetute emergenze, alla supplenza sistematica assunta dalla magistratura. Modificazioni di natura politica e sistemica a cui si aggiungono anche la tradizionali discriminazioni di natura classista.
In una intervista rilasciata alcuni anni fa, l’allora magistrato istruttore Ferdinando Imposimato metteva l’indice contro il carattere pressoché indiziario che caratterizza gran parte dei procedimenti penali. Avendo lui stesso praticato per decenni questo metodo d’indagine, l’ex giudice riusciva a descriverne molto bene la logica perversa: «troppo spesso – spiegava – le inchieste sono basate su fatti desunti dall’esistenza di altri fatti. In pratica il risultato di una deduzione logica. Terreno ideale per l’errore. Troppo spesso – aggiungeva – l’indizio altro non è che un sospetto tramutatosi troppo velocemente, e che a sua volta finisce ancora più rapidamente per trasformarsi in prova».
Eppure il senso comune, quello che i media raccontano orientando l’opinione pubblica, dicono l’esatto contrario. L’insicurezza, intesa come mera percezione, sensazione sociale, stato d’animo, è in costante aumento; come la convinzione, rilanciata dalla cronaca di questi ultimi giorni, che vi sia in giro troppo lassismo della legge, un dilagare d’impunità garantita e scarcerazioni facili.
Una dettagliata indagine dell’Eurispes, resa nota all’inizio dell’anno, racconta tuttavia una realtà ben diversa. Al 30 giugno 2008, dei 55.057 mila detenuti presenti nelle carceri italiane soltanto 23.243 stavano scontando una sentenza definitiva. Poco più di un terzo. Tutti gli altri, ovvero la maggioranza, erano in attesa di giudizio. Tra questi la quota più alta riguarda coloro che sono ancora in attesa del processo di primo grado, ben 15.961. Il numero di quelli che hanno interposto appello sono, invece, 9.115. I ricorrenti in cassazione 3.451.
Da allora la situazione non è mutata. Secondo gli ultimi rilievi del ministero della Giustizia, ad un anno di distanza, con una popolazione reclusa che è salita a 63.460(20 mila olre la soglia di capienza), i candannati in via definitiva sono 30.186, meno della metà. A questo dato va aggiunto un elemento ulteriore che mette in rilievo la condizione di discriminazione sociale vissuta dai detenuti stranieri, ormai 23.530.
Il 58,75% di questi è in custodia cautelare, mentre gli italiani in carcerazione preventiva sono invece il 43,77% del totale dei connazionali detenuti, ossia circa il 15% in meno degli stranieri.Un altro aspetto da sottolineare è che statisticamente quasi la metà dei detenuti in attesa di primo grado finiranno prosciolti o in prescrizione. Ciò vuol dire che per un’altissima porzione di popolazione penitenziaria la custodia cautelare è un passaggio inutile, oltre che dannoso.
Quest’ultimo dato ribalta completamente l’opinione diffusa di una giustizia dalle “scarcerazioni facili”. Siamo, in realtà, il paese delle incarcerazioni fin troppo facili, dovute ad un sistema penale che nonostante la riforma del codice di procedura del 1989 vede tuttora presente un forte squilibrio in favore della pubblica accusa. Non è un caso se le regioni dove più alta è la percentuale di errore, e maggiore è l’impiego della custodia cautelare, siano quelle meridionali. La legislazione penale speciale applicata contro le forme di criminalità organizzata facendo leva sul reato associativo amplifica il carattere pregiudiziale delle inchieste. Ne consegue che la definizione della responsabilità personale diventa più incerta, mentre il livello di tutela delle garanzie giuridiche si abbassa paurosamente.
Una legge del 1988, contrastata duramente dalla magistratura, ha disciplinato la responsabilità civile dei giudici. Da allora è possibile avviare delle procedure di risarcimento per «ingiusta detenzione». Il legislatore ha affrontato, in modo tuttavia ancora molto insoddisfacente (il testo al momento esclude i ricorsi retroattivi), solo un aspetto del problema. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che indennizza “l’ingiusta imputazione”. Incorerre in un procedimento penale, anche quando non si somma all’ingiusta detenzione, risulta in ogni caso estremamente pregiudizievole e oneroso per la persona messa sotto accusa. Oltre al costo umano (morale, esistenziale e economico), gli errori giudiziari hanno un prezzo sociale e erariale importante per la stessa conunità.
Nel corso degli ultimi 5 anni lo Stato ha pagato circa 213 milioni di euro di risarcimento, la quasi totalità per ingiusta detenzione cautelare, molto meno per gli errori giudiziari. I giudici no, non pagano mai. Nel proteggere la loro autonomia, l’ordinamento arriva a tutelare anche le responsabilità più gravi, fino a farne la categoria più impunità in assoluto. Quella che si erge a giudizio degli altri, forte del fatto che non sarà mai giudicata. La commissione disciplinare del Csm altro non è che una commissione di colleghi magistrati. La madre di tutte le caste tutela bene se stessa. A fronte di un numero travolgente di errori, custodie cautelari ingiuste e immotivate, procedimenti penali finiti nel ridicolo di proscioglimenti pieni, sono rarissimi i casi di azioni disciplinari terminate con sanzioni punitive.
In genere la sanzione avviene attraverso una promozione di carriera con uno spostamento in altra sede. Le sanzioni sugli stipendi o i blocchi di carriera sono pressoché inesistenti.
Torture: l’arresto del giornalista Buffa e i comunicati dei sindacati di polizia _ITALIA 1982_
[Leggi anche l’intervista a Pier Vittorio Buffa fatta da me e Paolo Persichetti: QUI ]
Pier Vittorio Buffa: “Il rullo confessore” in L’Espresso 28 febbraio 1982
“All’ora di pranzo scendevano in piccoli gruppi, si sistemavano ai tavoli del ristorante Ca’ Rossa, proprio davanti al distretto di polizia di Mestre, e prima di pagare il conto chiedevano al proprietario dei pacchi di sale, tanti. Poi pagavano, e con la singolare ‘spesa’ rientravano al distretto per salire all’ultimo piano, dove c’era l’archivio. In quei giorni, subito dopo la liberazione del generale Dozier, le stanze di quel piano erano off limits: vi potevano entrare solo pochi poliziotti, non più di tre o quattro per volta, insieme agli arrestati, ai terroristi. Lì dentro, dopo il trattamento, un brigatista è stato costretto a rimanere sdraiato cinque giorni senza avere più la forza di alzarsi, da lì uscivano poliziotti scambiandosi frasi del tipo “L’ho fatto pisciare addosso”. “Così abbiamo finalmente vendicato Albanese” [Il funzionario ucciso dalle B.R.].
Quest’ultimo piano era infatti diventato -secondo alcune accuse e deposizioni di cui parleremo- il passaggio obbligato per i circa venti terroristi arrestati nella zona.
Non hanno subìto tutti lo stesso trattamento, ma per alcuni di loro l’archivio del distretto di polizia di Mestre ha significato acqua e sale fatta bere in grande quantità, pugni e calci per ore, per notti intere. Sono fatti, questi, dei quali si sta cominciando a discutere anche all’interno del sindacato di polizia. La voglia di picchiare aveva infatti totalmente contagiato gli agenti di quel distretto ( molti erano venuti per l’occasione anche da fuori, da Massa Carrara, da Roma) che quando il 2 febbraio è stato fermato un ragazzo sospettato di un furto in un appartamento (non quindi di terrorismo) lo hanno picchiato per un paio d’ore per poi lasciarlo andare via quando si sono accorti che era innocente. Secondo le denunce, la violenza della polizia contro le persone arrestate per terrorismo si sta poco a poco estendendo, come un contagio.
Molte sono ormai le testimonianze raccolte dai magistrati sui trattamenti riservati agli arrestati da polizia e carabinieri. Molte e circostanziate. Il ministro dell’Interno Virginio Rognoni ha già smentito tutto in Parlamento.
Ma dalla lettura dei verbali emerge l’esistenza di un sistema di pestaggio, con i suoi passaggi prestabiliti, i suoi locali appositamente allestiti, i suoi esperti. Cerchiamo di illustrarlo basandoci su sei denunce presentate in diverse città: Roma, Viterbo, Verona. Quelle di Ennio di Rocco, Luciano Farina, Lino Vai, Nazareno Mantovani e Gianfranco Fornoni, tutti accusati di terrorismo.
Il primo passo è l’isolamento totale in locali che il detenuto non può identificare e senza che nessuno ne sappia niente. Il 12 gennaio scorso una voce anonima ha telefonato allo studio di un avvocato romano: “La persona arrestata in via Barberini si chiama Massimiliano Corsi, è di Centocelle; avvertite la madre, date la notizia attraverso le radio private, lo stanno massacrando di botte.” Solo dopo due o tre giorni si seppe ufficialmente che Corsi era stato arrestato. Il totale isolamento, il cappuccio sempre calato sul viso, le mani strettamente legate dietro la schiena sono la prima violenza psicologica. Poi le
minacce di morte (“Ti possiamo uccidere, tanto siamo in una situazione di illegalità” avrebbero detto a Stefano Petrella) la pistola puntata alla tempia e il grilletto che scatta a vuoto come in una macabra roulette russa (Nazareno Mantovani).
Per arrivare alle violenze fisiche il passo è breve: tutti dichiarano di aver preso calci e pugni subito dopo l’arresto, ma poi si arriva alla descrizione di sevizie vere e proprie, di torture. Sigarette spente sulle braccia (Di Rocco). Acqua salatissima fatta ingerire a litri, sempre con lo stesso sistema: legati a pancia in su sopra un tavolo, con mezzo busto fuori e quindi con la testa che penzola all’indietro ( Di Rocco, Petrella e Mantovani). Calci ai testicoli (racconta Fornoni: ‘Con certe pinze a scatto hanno effettuato diverse compressioni sui testicoli, minacciando di evirarmi’). Tentativi di asfissia con vari sistemi. Misteriose punture: il sostituto procuratore della Repubblica Domenico Sica ha constatato la presenza di “un segno di arrossamento con escoriazione centrale” sul braccio destro di Di Rocco.
Dopo giorni e giorni di trattamento di questo tipo gli arrestati vengono condotti davanti al magistrato e alcuni verbali sono ricchi di dettagliate descrizioni, fatte dai giudici, dello stato fisico dei detenuti: Di Rocco aveva il polso destro sanguinante per via della manetta troppo stretta, cicatrici fresche in varie parti del corpo.
Lino Vai si è tolto una scarpa davanti al giudice mostrandogli le “spesse croste ematomiche” presenti sul dorso dei piedi. Due istruttorie per accertare la verità sono già iniziate; una a Viterbo, dopo la denuncia di Fornoni, e una a Roma, iniziata dopo le deposizioni di Petrella e di Di Rocco dal sostituto procuratore Niccolò Amato che ha disposto le perizie. In attesa che queste indagini si concludano, c’è chi ha già chiesto al ministro Rognoni di avviare un’indagine amministrativa e chi sostiene che lo stato democratico non può fare della violenza fisica e psicologica uno strumento di lotta. […]
NOTA INFORMATIVA: A seguito della pubblicazione dell’articolo sopra riportato, Pier Vittorio Buffa, il 9 marzo 1982, viene arrestato su ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Venezia, con l’imputazione “del reato p. e p. dell’art. 372 C.P. perché deponendo innanzi al procuratore della Repubblica di Venezia, Cesare Albanello, taceva in parte ciò che sapeva intorno alla fonte da cui apprese le notizie riportate nell’articolo ‘Il rullo confessore’ apparso sul settimanale L’Espresso del 28 febbraio 1982 e del quale egli era autore” [N. 520/82 del Reg. Gen. del Procuratore della Repubblica di Venezia]
SIULP di Venezia, Comunicato, 10 marzo 1982
“Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori della Polizia di Venezia esprime profondo stupore e rammarico per l’arresto del
giornalista de L’Espresso Pier Vittorio Buffa, rifiutatosi di rivelare la fonte di alcune notizie da lui riportate nell’articolo comparso sul numero del 28/02/82 del settimanale suddetto. In proposito si fa rilevare che le voci di maltrattamenti durante gli interrogatori di persone arrestate nell’ambito delle indagini sul terrorismo sono giunte al sindacato. Il sindacato dei lavoratori della polizia, pur condividendo il convincimento di quanti ritengono ingiustificabili tali pratiche, esprime la propria preoccupazione per l’orientamento delle inchieste in corso che tendono alla individuazione di responsabilità di singoli appartenenti alle forze dell’ordine, non tenendo conto del clima che ha suscitato tali episodi, e di cui molti devono sentirsi direttamente o indirettamente responsabili.
Non v’è dubbio infatti che tali pratiche sono state tollerate o, addirittura, incoraggiate da direttive dall’alto e infine sostenute dal tacito consenso di una opinione pubblica condizionata dall’incalzare sanguinaria e folle di un terrorismo che ha avvelenato la vita politica e sociale del paese, impedendone il pacifico sviluppo. Il sindacato auspica che le indagini siano indirizzate a rompere il clima di timore venutosi a determinare fra gli appartenenti alle forze dell’ordine più direttamente impegnate nelle difficili indagini e che potrebbero risultare coinvolti in tali episodi. Si auspica inoltre che si punti a far sì che tali pratiche restino un caso isolato determinato da una particolare contingenza.
Allo scopo di dare un contributo per fare la necessaria chiarezza in tale direzione, il sindacato di Venezia, in sintonia con la segreteria nazionale, ha inviato un telegramma al magistrato dott. Albanello per un incontro urgente.
NOTA INFORMATIVA. L’11 marzo 1982, una delegazione del Sindacato di Polizia Siulp di Venezia, deponendo davanti al PM, libera il giornalista Pier Vittorio Buffa dal vincolo del segreto professionale, e pertanto egli, in sede di interrogatorio, indica nel capitano Riccardo Ambrosini e nell’agente Giovanni Trifirò le due persone che gli hanno dato le informazioni relative all’articolo. Riportiamo di seguito il dispositivo della sentenza che lo assolve: “Visti gli art. 479 c.c.p. e 376 c.p., assolve l’imputato perchè il fatto non costituisce reato perché non punibile per avvenuta ritrattazione. Ne ordina l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.”
Dopo questo comunicato una riunione con il questore e tutti i dirigenti della questura di Venezia stila un comunicato in cui si chiede che i poliziotti che hanno scagionato il giornalista de L’Espresso siano trasferiti perchè ‘la loro presenza provocherebbe uno stato di tensione e amarezza in tutto il personale’.
Qui sotto alcune dichiarazioni del capitano Filiberto Rossi, uno dei quadri dirigenti del Sap (il Sindacato Autonomo di Polizia): ” Non ci sono state torture ai terroristi arrestati. Se qualche episodio di violenza fosse avvenuto, sarebbe un fatto isolato. I responsabili, una volta accertata la loro colpa, dovrebbero essere puniti secondo la legge. Nella polizia non ci sono aguzzini o squadre speciali, ma solo persone normali e padri di famiglia. […]
La lotta al terrorismo da parte della polizia è sempre stata condotta nei limiti della legalità. Non bisogna dimenticare che su 1300 terroristi in carcere, soltanto alcuni hanno denunciato di aver subìto violenze. E queste denunce possono essere strumentali, posso essere state fatte per giustificarsi con i loro complici.
I poliziotti non ammettono che si possa ricorrere alle torture, ma non si possono certo trattare i terroristi con i guanti bianchi. Noi siamo convinti della necessità di esercitare pressioni psicologiche.”
Seguiranno aggiornamenti sulla tortura in Italia, con altre testimonianze.
Sono state precedentemente pubblicate le torture ai danni di Emanuela Frascella e Paola Maturi, di alcuni appartenenti ai Proletari Armati per il Comunismo stralci si una sentenza di rinvio a giudizio per 7 agenti di PS con la testimonianza di Ennio di Rocco
I LINK SULLA TORTURA
breve cronologia ragionata e testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.
Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, B.R.
Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.
Arresto del giornalista Buffa
Testimonianza di Adriano Roccazzella, P.L.
Le donne dei prigionieri, una storia rimossa
Il pene della Repubblica
Ma chi è il professor “De Tormentis”?
Atto I: le torture del 1978 al tipografo delle BR
De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella
Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore
Le torture su Alberto Buonoconto
La sentenza esistente
Le torture su Sandro Padula
Intervista a Pier Vittorio Buffa
Enrico Triaca: così mi ha torturato De Tormentis
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